argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2018, n. 30114, depositata il 21 novembre 2018, ha affermato che – ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f. – il credito del professionista sorto per aver reso attività di consulenza nell’ambito della redazione della domanda di concordato preventivo gode della prededuzione, in quanto si tratta di un credito che risponde al criterio della funzionalità della prestazione rispetto alla procedura concorsuale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha infatti chiarito che anche nell’ambito di una procedura concordataria, cui abbia fatto seguito la successiva dichiarazione di fallimento, tale tipologia di credito rientra tra i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale e, pertanto, ne consegue l’automatica prededuzione. La Corte di Cassazione precisa altresì che – sebbene l’ammissione in prededuzione del sopraccitato credito costituisca di per sé un’eccezione alla par condicio creditorum – non occorre la dimostrazione ex post della effettiva utilità della prestazione del professionista per i creditori.