argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 6, pubblicata in data 10 novembre 2022, ha specificato che il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non sospende né annulla i carichi pendenti dell’Agenzia delle Entrate; in altri termini, esso non integra una delle cause in virtù delle quali può essere attivata la procedura di sospensione o annullamento dei carichi pendenti, essendo le medesime tassativamente indicate all’art. 1, comma 537, della l. 228/2012 (rectius cause tipizzate ex lege). L’omologazione del concordato fallimentare obbliga l’amministrazione finanziaria esclusivamente all’osservanza del dettato di cui all’art. 135 l.f., secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Resta, pertanto, in capo al debitore la facoltà di chiedere all’amministrazione finanziaria l’annullamento o la revoca degli atti posti in essere in contrasto con la citata disposizione.