argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 novembre 2022, n. 32533, si è pronunciata in tema di revoca del fallimento e imputazione delle spese di procedura. In base alla nuova formulazione dell’art. 147 T.U. Spese di Giustizia quando la Corte d’Appello si trovi a pronunciare la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve altresì provvedere all’imputazione delle spese di procedura e del compenso del curatore che saranno a carico del creditore istante che abbia chiesto con colpa l’apertura della procedura o del debitore che con la sua condotta abbia dato causa alla detta apertura. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha statuito che, laddove sia la Cassazione a revocare il fallimento, è quest’ultima a pronunciarsi anche sulle spese a condizione che non risultino necessari nuovi ed ulteriori accertamenti di fatto; in tale ultima ipotesi, è necessario il rinvio al giudice di merito. Nel caso di specie la revoca è stata pronunciata poiché è stato ribadito il principio in base al quale il fideiussore, che escusso dal creditore garantito non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato a promuovere il giudizio per la liquidazione giudiziale