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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza del 25 settembre 2018, n. 30416, depositata il 23 novembre 2018, ha fornito precisazioni in merito alla natura dell’azione revocatoria – sia essa ordinaria o fallimentare – e ha chiarito che tale azione è inammissibile qualora la stessa sia stata intrapresa nei confronti di un fallimento, per via della sua natura costitutiva atta a modificare situazioni e rapporti giuridici. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito ad un’azione revocatoria ex art. 66 l.f. esperita da un fallimento nei confronti di un altro fallimento, avente ad oggetto la cessione dell’azienda avvenuta tra le due società, quando erano ancora in bonis. La Suprema Corte ha affermato che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria produce effetti dal momento del passaggio in giudicato; pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 51 l.f. – in merito alla cristallizzazione del passivo alla data di apertura del fallimento – l’azione revocatoria esperita dal fallimento nei confronti di un altro fallimento è inammissibile, in quanto trattasi di una pretesa sorta post dichiarazione di fallimento, la cui apertura, nel rispetto della tutela degli interessi dei creditori, deve essere preclusa, così come avviene per le azioni individuali esecutive e cautelari.