argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Decreto del 18 ottobre 2018, ha affermato che – sebbene il creditore fondiario possa esperire, ai sensi dell’art. 41, comma 2, l’azione esecutiva individuale post fallimento in deroga all’art. 51 l.f. – tale creditore deve, in ogni caso, sottostare, anzitutto, alle regole del fallimento in merito alla verifica del credito ex art. 52 l.f. e, in secondo luogo, all’obbligo di partecipare alle spese generali della procedura fallimentare. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano è stato chiamato ad esprimersi in merito al reclamo ex art. 36 l.f. presentato da un istituto di credito avverso il primo progetto di riparto depositato dal curatore, nel quale veniva previsto che l’acconto sul compenso del curatore dovesse gravare anche sulla massa immobiliare e che, pertanto, anche il creditore fondiario dovesse partecipare al pagamento di tale acconto. Il Tribunale di Milano ha affermato che, nonostante la vendita dell’immobile gravato da ipoteca avvenga al di fuori della procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che il curatore sia intervenuto o meno, il creditore fondiario deve comunque concorrere al pagamento delle spese concorsuali prededucibili.