argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 giugno 2018, n. 27759, depositata il 31 ottobre 2018, ha affermato che il credito privilegiato richiesto dall’attestatore di un piano concordatario non deve essere ammesso allo stato passivo in caso di inadempimento contrattuale del professionista. Nel caso di specie, l’attestatore di un piano concordatario proponeva ricorso avverso la mancata ammissione al passivo, nonostante l’attività professionale fosse stata prestata e la società ammessa alla procedura di concordato. La Corte di Cassazione, in linea con le posizioni sostenute dal giudice delegato e dal Tribunale di Verona, ha rilevato come il professionista si fosse basato esclusivamente sulle informazioni fornite dalla società senza un’adeguata analisi del credito IVA, basato su un diritto di rivalsa e condizionato all’accettazione di una transazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la Suprema Corte sottolinea come nell’attestazione di un piano concordatario non trovi automaticamente l’applicazione della disciplina dell’art. 2236 c.c., limitando quindi la responsabilità al dolo e alla colpa grave in caso di problemi da risolvere di speciale difficoltà; l’importanza del compito affidato dalla legge all’attestato del piano segnala, piuttosto, l’esigenza di rigore, non certo quella di esonero o di riduzione delle responsabilità.