argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: ammissione al passivo - liquidatore
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 giugno 2018, n. 27758, depositata il 31 ottobre 2018, ha confermato la decisione presa prima dal giudice delegato e poi dal tribunale, escludendo l’ammissione al passivo del credito vantato dal liquidatore che aveva aggravato la situazione economica di una società poi dichiarata fallita. Nel caso di specie, un liquidatore aveva richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, senza verificare i presupposti di legge; in particolare – contravvenendo al principio di diligenza professionale – non aveva verificato la solvibilità della società affittuaria dell’azienda. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto corretta sia la scelta del giudice delegato di riqualificare l’eccezione di compensazione proposta dal fallimento in termini di eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), senza dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, sia le motivazioni poste dal tribunale in termini di “significatività dell’inadempimento”; infatti, il liquidatore avrebbe dovuto porre in essere azioni volte ad evitare l’aggravamento del dissesto, depositando direttamente istanza di fallimento in proprio, oppure pattuendo con il locatario dell’azienda condizioni economiche congrue.