<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Requisiti da soddisfare per poter riconoscere il privilegio artigiano

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 luglio 2018, n. 28795, depositata il 9 novembre 2018, ha confermato, in linea con la decisione presa dal giudice di merito e dal tribunale, il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., con ammissione del credito in via chirografaria. La Suprema Corte ha specificato che la qualifica di impresa artigiana deve essere esaminata sulla base della normativa in vigore all’epoca in cui è sorto il credito. Prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, conv. in l. n. 35/2012, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non aveva alcun influenza sul riconoscimento del privilegio: la nozione di impresa artigiana doveva essere dedotta dai criteri generali di cui all’art. 2083 c.c., che riconosce come piccolo imprenditore l’artigiano «che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia»; e, implicitamente, la prevalenza del fattore lavoro sul capitale doveva emergere esclusivamente dall’attività del titolare e dei componenti della propria famiglia. Infine, la Corte di Cassazione specifica che, oggi, per riconoscere il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c., l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane è presupposto indispensabile, ma non sufficiente, dovendosi, in ogni caso, verificare la coesistenza degli altri elementi indicati nella c.d. legge quadro dell’artigianato n. 443/1985.