argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 settembre 2018, n. 28802, depositata il 9 novembre 2018, ha affermato che – nelle ipotesi in cui sia revocata l’ipoteca, accessoria ad un mutuo, ex artt. 66 l.f. e 2091 c.c., che integri una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente – la corrispondente pronuncia non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il mutuo stesso, dato che l’ammissione predetta è incompatibile solo con le fattispecie della simulazione e della novazione. Nel caso di specie, la garanzia ipotecaria era stata costituita per debito preesistente e, pertanto, non costituiva espressione di autotutela preventiva in quanto associata ad un rischio di credito già in atto, senza acquisizione di nuova disponibilità finanziaria. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla banca per il mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria, ha tuttavia precisato che l’ammissione al passivo in via chirografaria per la somma erogata a titolo di mutuo è incompatibile esclusivamente con la fattispecie della simulazione o della novazione, con conseguente necessità di ammettere al passivo il credito per la somma di denaro erogata con il mutuo.