<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - In caso di procedure concorsuali, la decorrenza degli effetti nei confronti dell’impresa e degli organi della procedura differisce dagli effetti verso i terzi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 30 ottobre 2018, n. 20805, depositata il 31 ottobre 2018, ha chiarito la distinzione tra efficacia interna ed efficacia esterna della sentenza dichiarativa di fallimento e di tutti i provvedimenti che determinano l’apertura delle procedure concorsuali. Infatti, gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura si determinano ipso iure, con la formazione del titolo giudiziale che decreta l’apertura della procedura e quindi gli stessi decorrono – ai sensi dell’art. 16, comma 2, l.f. – dalla data della sua pubblicazione, mentre gli effetti che si riflettono nella sfera giuridica dei terzi iniziano dal momento in cui il provvedimento viene iscritto nel Registro delle Imprese. Nel caso di specie, riguardante un’amministrazione straordinaria, il Tribunale di Roma ha considerato la disposizione di un bonifico legittima ed efficace verso i creditori, poiché precedente allo spossessamento del debitore, ma anche perché i commissari straordinari non avevano ancora esercitato la propria facoltà di scioglimento. Pertanto, se è vero che il decreto ministeriale che decreta l’apertura dell’amministrazione straordinaria determina lo spossessamento del debitore e produce gli effetti ex artt. 42 e 44 l.f., tuttavia i contratti ad esecuzione continuata o periodica ancora ineseguiti o non completamente eseguiti continuano ad avere esecuzione finché il commissario straordinario non esercita la facoltà di scioglimento.