<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Il curatore può non impugnare la cartella, relativa a tributi maturati ante fallimento, che non gli è stata notificata, ma ne può far valere l’inefficacia in sede di accertamento del passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 giugno 2018, n. 28707, depositata il 9 novembre 2018, ha affermato che nel caso in cui l’avviso di accertamento per tributi, maturati in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, non venga notificato anche alla curatela, la relativa cartella di pagamento non è opponibile alla procedura: il curatore quindi non avrà interesse ad impugnarla, potendo far valere la relativa inefficacia avanti al giudice delegato, in sede di accertamento del passivo. Inoltre, la Suprema Corte rammenta che il fallimento delle società di persone si estende anche ai soci illimitatamente responsabili: l’accertamento tributario per crediti sorti ante fallimento deve essere notificato sia al curatore fallimentare, sia al socio, il quale non risulta privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. Questa doppia notifica è finalizzata all’esercizio – da parte del fallito – dello strumento di difesa, in caso di inerzia degli organi della procedura, ai sensi dell’art. 43 l.f. (Cass., n. 8034/2017).