argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 ottobre 2018, n. 30541, depositata il 26 novembre 2018, ha stabilito che può ricorrere all’utilizzo di strumenti probatori diversi rispetto ai bilanci d’esercizio l’imprenditore chiamato a dare prova del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.f. Tali prove alternative sono da ritenersi – a tutti gli effetti – sostitutive e non solo integrative e/o cumulative rispetto al bilancio d’esercizio. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’imprenditore validi strumenti di prova atti a dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), l.f., ossia il conseguimento, “in qualunque modo risulti”, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, di ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro.