Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Revoca dell’amministratore con contestuale nomina del nuovo e mancata iscrizione al Registro Imprese della decisione assembleare: solo il neo amministratore può richiedere il fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 ottobre 2018, n. 30542, depositata il 26 novembre 2018, ha affermato che, in caso di revoca assembleare dell’amministratore e di contestuale nomina del nuovo, solo quest’ultimo è legittimato alla presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, ancorché il fatto non sia stato ancora iscritto al Registro delle Imprese. La revoca – espone la Suprema Corte – spiega i suoi effetti nel momento in cui viene comunicata al vecchio amministratore e l’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2448 c.c. ha valenza meramente dichiarativa e non costitutiva, essendo peraltro riconosciuta alla società la possibilità di provare, in ogni caso e in altro modo, la conoscenza in capo al terzo del fatto non iscritto.