argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza dell’8 aprile 2019, n. 7576, ha escluso che la eventuale difformità tra il T.A.E.G./I.S.C. effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida pattuizione del tasso di interesse. Tuttavia, l’errata indicazione contrattuale dell’I.S.C. può essere fonte di responsabilità precontrattuale in capo alla banca per violazione degli obblighi di informazione, previa prova del cliente che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.