<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Cassazione: le novità del ne bis in idem agevolerebbero le teste di legno, ma è comunque possibile il doppio binario sanzionatorio (soprattutto per l’insider trading)

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 ottobre 2018, n. 27564, ha espresso posizione critica sulla nuova disciplina del Market Abuse. In particolare, il decreto ritiene che si possa configurare una violazione del divieto di doppia sanzione (ne bis in idem) anche nel caso in cui il soggetto giuridico cui è diretta la pena è non una persona fisica ma una società alla quale è applicata una sanzione per l’illecito amministrativo di market abuse e una per il decreto 231 del 2001 quando dal reato commesso da una persona fisica appartenente al suo organico, la società avuto interesse o tratto un vantaggio. La Suprema Corte, ritenendo il nuovo art. 187-terdecis confliggente con alcuni dei principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea, ha ribadito che si tratta di una disposizione che «agevolerebbe […] condotte elusive con la comminatoria di pene nei confronti di persone fisiche che potrebbero essere adoperate come schermo (cosiddette teste di legno) per salvaguardare il patrimonio di società e viceversa». Infine, la Corte di Cassazione precisa che, nel caso di incompatibilità del complessivo trattamento sanzionatorio con la garanzia del ne bis in idem, il giudice penale «dovrà procedere alla disapplicazione delle norme interne», in quanto la «disapplicazione totale è possibile solo quando la prima sanzione è, da sola, proporzionata al disvalore del fatto con riferimento anche agli interessi generali tipici della disciplina repressiva delle varie condotte di market abuse». «Si tratta però […] di ipotesi che devono tenere conto della “evidenziata estraneità della sanzione irrogata dall’autorità amministrativa al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio rappresentato dal diritto penale”».