argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 ottobre 2018, n. 27704, ha la prescrizione opera dalla data dell’operazione nel caso in cui l’apertura di credito sia mancante. Ne consegue che, ove la banca abbia eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata.