argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 16 novembre 2018, n. 20792, è intervenuto in materia di mutui, ribadendo che la parte che deduce la violazione della L. 108/96 ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia di riferimento, indicando i modi, i tempi e la misura del superamento. Il Tribunale ha altresì precisato che il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo; ne consegue che il T.E.G. rilevante ai fini della verifica dell’eventuale usurarietà del rapporto non può corrispondere alla sommatoria del suddetto tasso con il tasso corrispettivo. Infine, la clausola c.d. “di salvaguardia”, per la quale il tasso di interesse corrisponde al tasso soglia, impedisce la pattuizione usuraria ab origine.