Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Anatocismo post 30 giugno 2000

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

Articoli Correlati: anatocismo

La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 14 settembre 2018, n. 4113, ha ritenuto infondata la tesi della nullità della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo all’entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 derivante dalla mancata approvazione scritta della modifica contrattuale. La Corte d’Appello ha infatti precisato che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3 della suddetta Delibera, nella fattispecie in esame non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, in quanto la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza, atteso che, da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per gli interessi a debito, si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.