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Con la sentenza 12 novembre 2018 n. 28926, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste alcuna discriminazione legata al genere nelle tutele poste dall’art. 35 del d.lgs. n. 198/2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), laddove si prevede che la nullità del licenziamento “a causa matrimonio”, ovvero nel periodo decorrente dalla richiesta di pubblicazioni, seguita dalla sua celebrazione, fino ad un anno dopo la stessa, sia limitata alla sola lavoratrice. La Corte, ripercorrendo la genesi dell’istituto e richiamando la giurisprudenza costituzionale e della CEDU in materia, ha ritenuto che la disposizione citata, lungi dall’essere discriminatoria, risulti assolutamente legittima in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, allo scopo di assicurare “una speciale adeguata protezione” alla madre e al bambino.