argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’interpello 24 ottobre 2018 n. 6, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito formulato dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA) in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina di cui al d.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, nel caso in cui venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. In particolare, era stato chiesto se in tale ipotesi fosse possibile erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se ci si trovasse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva. Il Ministero ha chiarito che la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive.