argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’ordinanza 14 novembre 2018 n. 29367, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la consegna della busta paga al lavoratore non dimostra l’avvenuto pagamento della retribuzione ivi indicata anche se la stessa è stata sottoscritta per accettazione. In particolare, la prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e della corresponsione del trattamento di fine rapporto spetta al datore di lavoro, non riscontrandosi una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto riportato nella busta paga e quanto concretamente percepito dal lavoratore che può dimostrare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni apposte. La Corte ha altresì ritenuto che l’accettazione da parte del lavoratore senza riserve della liquidazione in sede di cessazione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell’intenzione di accettare l’atto risolutivo, significato negoziale.