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Il Tar Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza del 30 agosto 2018, n. 9074, ha sottolineato la natura oggettiva e ripristinatoria del provvedimento di demolizione degli abusi edilizi, rammentando che la demolizione dell’abuso edilizio viene ingiunta al proprietario ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001 non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, bensì in ragione del suo rapporto giuridico con la res. La misura demolitoria infatti, incide sull’opera abusiva, indipendentemente da chi abbia commesso l’illecito e, di conseguenza, il proprietario subisce gli effetti della misura di ripristino indipendentemente dal suo ruolo di responsabile effettivo. La disposizione dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001– ha evidenziato il Collegio – nell’individuare i soggetti destinatari delle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell’abuso, considera quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuoverlo concretamente, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.