argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Lazio, Roma, sez. II, nella pronuncia del 28 settembre 2018, n. 9643, con riguardo al procedimento di adozione dello strumento urbanistico, ha chiarito che la fase delle controdeduzioni del Comune alle osservazioni dei privati costituisce una fase interna al procedimento di adozione dello strumento urbanistico, priva di effetti immediati, con la conseguenza di non potersi ammettere l’impugnazione degli atti di tale fase ma solo l’impugnazione della delibera di approvazione del piano urbanistico generale. In particolare, il giudice amministrativo ha rammentato che nell’ambito della disciplina urbanistica statale e regionale i soli atti del procedimento di formazione del P.R.G. dotati di rilevanza esterna, e quindi autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento regionale di approvazione dello strumento urbanistico e non, invece, l’atto con cui il Comune controdeduce alle osservazioni dei privati. Tale atto è privo di contenuto provvedimentale ed assolve ad una mera funzione endoprocedimentale. Inoltre, sottolinea ancora il Tar, spetta alla Regione pronunciarsi in via definitiva sulle osservazioni presentate in sede di approvazione del piano, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l’impugnazione della delibera di reiezione delle osservazioni ad una variante del P.R.G., dovendo le relative doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione del piano stesso.