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Con la circolare 5 aprile 2019 n. 49, l’INPS ha recepito la sentenza n. 232/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include, nell’ambito dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave, il figlio ancora non convivente con il genitore in situazione di disabilità grave al momento della presentazione della richiesta del congedo, ma che instauri tale convivenza successivamente. Di conseguenza tale soggetto è legittimato a godere del predetto congedo solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.