argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Tramite istanza di interpello, una società ha domandato all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile recuperare l’Iva prima addebitata in fattura e poi restituita al cessionario/committente che, a seguito di accertamento con adesione, l’ha riversata all’erario perché indebitamente detratta richiedendo allo stesso l’emissione di una nota di variazione Iva, con conseguente recupero dell’imposta nella prima liquidazione periodica utile, ovvero quali fossero, in alternativa, le modalità operative per riavere l’importo dell’Iva corrisposta al cliente. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 66 del 12 novembre 2018 ha affermato che il quesito trova soluzione nell’articolo 30-ter del Dpr 633/1972, introdotto dalla “legge europea 2017” (n. 167/2017), in cui si prevede che “il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (comma 1), mentre “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa” (comma 2).