argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: cessione d - avviamento
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24064/2018 è intervenuta sul caso delle cessioni di azienda sostenendo che il valore dell’avviamento non deve necessariamente coincidere con quello presunto dall’Agenzia delle Entrate, la quale si attiene al criterio della comunicazione di servizio n. 52/2003 che richiama il metodo descritto all’art. 2 D.P.R. 460/1996, ma può essere inferiore, se adeguatamente motivato dal contribuente. I supremi Giudici hanno sancito con estrema chiarezza che, ove l’atto di cessione d’azienda risulti accompagnato da una perizia di stima (e così pure ove, pur mancando la perizia di stima allegata all’atto, in sede contenziosa il contribuente offra adeguata esplicazione delle modalità con cui è pervenuto alla determinazione del valore dichiarato in atto), l’eventuale accertamento basato sulla mera applicazione delle risultanze del “metodo matematico forfetario”, senza adeguata motivazione in merito alle ragioni per le quali l’ufficio ritiene invece non attendibili le stime delle parti che hanno portato ai valori dichiarati in atto, appare viziato da una palese carenza di motivazione e la maggiore pretesa erariale deve quindi essere rigettata.