argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 62/2018 a seguito di interpello, ha specificato che nella fattispecie di fusione per incorporazione – di una società che deduce gli interessi passivi, secondo i limiti disciplinati dall’art. 96 TUIR, in una società che non osserva la richiamata norma –, gli interessi passivi sostenuti (nel corso dell’esercizio in cui l’operazione straordinaria diviene efficace) continuano ad essere assoggetti al regime della società originaria (antecedentemente l’operazione di fusione). In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha valutato che l’ammontare degli interessi passivi non dedotti è rappresentativa di una delle posizioni soggettive che vengono trasmesse dalla società incorporata alla società incorporante, ed in tale contesto, il regime fiscale della posta contabile interessata rimarrebbe quello riferibile alla società di origine, prescindendo dalla decisione di retrodatare o meno gli effetti dell’operazione straordinaria.