argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza del 2 luglio 2018 1841/13/2018, depositata il 10 luglio 2018, ha sottolineato come non possa considerarsi deducibile – a seguito della mancanza del requisito dell’inerenza – la perdita su crediti relativa al finanziamento alla società controllante in difficoltà, anche nel caso in cui la holding venga assoggettata alla procedura di concordato preventivo, per non aver (la società partecipata) dimostrato la reale utilità imprenditoriale del citato finanziamento. In particolare, la Suprema Corte individua il requisito dell’inerenza secondo quanto disciplinato dall’articolo 109, comma 5 TUIR, che deve essere verificato “a monte” e che, nel caso di specie, rappresentava esclusivamente un rischio non valutato in maniera adeguata, peraltro con l’aggravante che la società controllata non poteva non sapere quali fossero le condizioni finanziarie in cui versava la società controllante.