<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Manipolazione di mercato: il criterio di accertamento dell’idoneità delle condotte a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti di mercato

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 28 novembre 2018 (c.c. 19 ottobre 2018) n. 53437, ha ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per la sussistenza del reato di cui all’art. 185 TUF che, come noto, è reato di mera condotta e di pericolo concreto, è sufficiente che «siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento». Infatti, precisa la Corte, il verificarsi di un’alterazione nell’andamento del titolo può assumere valenza “indiziante” dell’idoneità della condotta, ma il reato «può sussistere anche senza che la variazione del prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l’interesse dell’ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario». Pertanto, l’unico criterio di accertamento del reato è quello della prognosi postuma, «ossia un giudizio in concreto ed ex ante che valorizzi tutti i dati fattuali esistenti al momento della condotta in funzione della verifica della connotazione decettiva del fatto comunicativo e della sua idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo dell’investitore: il fatto comunicato assume dunque i connotati di tipicità ex art. 185 TUF quando può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell’investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell’impiego del denaro con l’investimento nel titolo (ovvero ad indurlo alla dismissione di quell’investimento)». Tale accertamento, chiarisce la Corte, richiede un «apprezzamento percepibile a mezzo di un giudizio di prognosi postuma, cioè mediante una verifica di tipo contro-fattuale, onde comprendere se il mendacio sia stato potenzialmente idoneo a dar corpo a questa capacità distorsiva». Pertanto, conclude la Suprema Corte, con riferimento al reato di cui all’art. 185 TUF, «l’accertamento della capacità distorsiva delle informazioni oggetto della condotta diffusiva mira ad individuarne l’idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi».