<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - L’indennità sostitutiva della reintegra è esclusa se il lavoratore illegittimamente licenziato è andato in pensione

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con l’ordinanza 17 aprile 2019 n. 10721, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la sola maturazione del diritto alla pensione, al pari della relativa domanda, non estingue il rapporto di lavoro sino a quando non vi sia un atto (licenziamento, dimissioni o pensionamento) idoneo a risolverlo. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato che il lavoratore illegittimamente licenziato era andato nelle more effettivamente in pensione, non essendo così più possibile né la reintegra né il pagamento dell’indennità sostitutiva. Invero, l’obbligazione del datore di lavoro alla indennità sostitutiva della reintegra, pari a quindici mensilità di retribuzione, si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegrazione nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore; ne consegue che, in tutti i casi in cui l’obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, non è dovuta neanche l’indennità sostitutiva.