argomento: News del mese - Diritto Penale
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Con la sentenza 21 novembre 2018, n. 52470 (ud. 18 ottobre 2018), la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità da reato degli enti, l’intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all’ente dell’illecito non ne determina l’estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica. Ciò comporta che in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, coma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso, che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato. In tale eventualità, sarà possibile disporre la confisca per equivalente previa determinazione dell’illecito vantaggio che l’ente ha tratto dalla commissione del fatto di reato.