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La Corte d’Appello di Brescia, con Sentenza del 19 marzo 2018, n. 400, ha affermato – in tema di responsabilità degli amministratori – che i danni risarcibili sono solamente quelli che derivano direttamente dalla condotta posta in essere dagli stessi. In particolare, in base al dettato di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., secondo il quale gli amministratori sono responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti, viene precisato che gli stessi sono tenuti a risarcire il danno che si pone quale conseguenza immediata e diretta – secondo il principio di causalità, già in precedenza ribadito da recente giurisprudenza in materia – della violazione degli obblighi che incombono sugli stessi. Conseguentemente, deve sussistere un legame diretto tra il danno arrecato alla società e il comportamento negligente posto in essere dagli amministratori, in assenza del quale alcuna responsabilità è ravvisabile.