Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Quando la contabilità è inattendibile, la perizia di stima delle quote non può basarsi sulla stessa

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 settembre 2018, n. 47501, ha affermato che, nel caso di contestazione del reato di falso in bilancio e illeciti fiscali, la perizia di stima del valore delle quote societarie sottoposte a sequestro preventivo non può essere basata su una contabilità inattendibile. Avverso al provvedimento di sequestro, il ricorrente lamentava il mancato rispetto del principio di proporzionalità dei beni sequestrati rispetto alle quote societarie e agli immobili, sulla base di criteri meramente nominalistici e non già di valutazioni di mercato. Il Tribunale, sul punto, riteneva che le scritture contabili fatte valere dal consulente di parte non fossero idonee a comprovare il valore di mercato delle quote, risultando – stante l’omessa indicazione delle poste attive di bilancio della società e la mancata contabilizzazione dei beni distratti – inattendibili, senza tuttavia individuare quale diversa metodologia contabile avrebbe dovuto essere seguita. Successivamente, il giudice d’appello cautelare riteneva che la perizia di parte di valutazione delle quote basata sulle scritture contabili delle società «non potesse costituire un valido parametro al fine di superare il criterio legato al loro valore nominalistico atteso che era proprio l’inattendibilità delle suddette scritture che aveva dato luogo all’imputazione [...] nei confronti [...] ricorrente, cui è stato contestato fra i vari capi, il reato di falso in bilancio, la composizione del quale altro non è che una sintesi delle stesse scritture contabili». Avverso a tale ordinanza, il soggetto al quale erano state sequestrate le quote societarie e gli immobili ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, condividendo l’orientamento del giudice d’appello, dichiarava inammissibile il ricorso.