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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 ottobre 2018, n. 26701, ha affermato che la cessione del canone derivante dal contratto di affitto di azienda – comprensiva degli immobili – deve essere trascritta nei registri immobiliari, se ha durata superiore al triennio, e se si vuole rendere la cessione opponibile ai terzi. Sul punto la Suprema Corte ha esteso l’applicazione dell’art. 2643, comma 1, n. 9, c.c. anche ai contatti di cessione dei corrispettivi per l’affitto di azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto «la figura dell’affitto di azienda, di cui all’art. 2562 cod. civ. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 1615 cod. civ. con l’espressione “gestione e godimento della cosa produttiva” e, pertanto, la nozione di “fitto”, di cui al detto n. 9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell’affitto di azienda».