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Il Tribunale di Torino, con la Sentenza del 22 dicembre 2017, n. 6267, in materia di azioni di risparmio – ossia delle azioni prive del diritto di voto ma dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale – afferma che non è lesiva degli interessi degli azionisti di risparmio la delibera assembleare che destina il risultato d’esercizio a riserva disponibile, stante la necessità di autofinanziamento della società. In particolare, nel caso de quo, la delibera impugnata rappresentava uno step fondamentale per la realizzazione di un piano di concordato preventivo, già oggetto di approvazione da parte dell’assemblea speciale dei predetti azionisti. Il Tribunale di Torino, con riferimento al caso di specie, in primis evidenzia come, l’art. 2433 c.c. non preveda l’obbligo annuale di distribuzione da parte della società dell’utile conseguito; inoltre, nella fattispecie in esame, l’accantonamento risultava necessario, dato il rischio di incorrere in un grave inadempimento agli obblighi assunti in sede di concordato. Infine, il Tribunale precisa che l’invalidità della delibera avrebbe potuto essere fatta valere dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio solo nel caso di pregiudizio riguardante esclusivamente i diritti di tale categoria di azioni, e non invece nel caso di una decisione destinata a incidere sulla posizione di tutti i soci.