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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 6 settembre 2018, n. 16925, ha affermato che, nelle società cooperative, il recesso per giusta causa del socio cooperatore non è ammesso essendo consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, stante il carattere mutualistico del rapporto. Nello specifico, il Tribunale di Roma ha ribadito la centralità dello scopo mutualistico quale connotato distintivo delle società cooperative, di talché “la cessazione del rapporto sociale comporta anche la cessazione del rapporto mutualistico, il quale, tuttavia, può cessare solo qualora la cooperativa abbia realizzato lo scopo mutualistico in favore di tutti i soci, in adempimento del principio della parità di trattamento”. Un recesso ad nutum, osserva il Tribunale di Roma, finirebbe per contrastare con lo scopo mutualistico e con il principio della parità di trattamento dei soci.