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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 9 febbraio 2018, n. 3028, ha affrontato il tema della responsabilità a carico degli organi amministrativi e di controllo di una società per azioni, nell’ipotesi di illecita prosecuzione dell’attività sociale a seguito della perdita di capitale e di pagamenti per consulenze fittizie o affidate ai sindaci. Nel caso de quo, il curatore del fallimento di una società per azioni denunciava la prosecuzione dell’attività sociale della società medesima, pur in presenza di perdita integrale del capitale sociale a causa dell’iscrizione di attività inesistenti. I convenuti contestavano l’accusa asserendo la capienza del patrimonio della società derivante dagli effettivi valori degli immobili e delle partecipazioni possedute. Il Tribunale di Roma sottolinea, in primo luogo, come la diminuzione del capitale per perdite debba essere esaminata attraverso una situazione patrimoniale redatta secondo i principi di bilancio, derivando da ciò l’impossibilità di rivalutare – ex art. 2423-bis c.c. – i beni dell’attivo, facendo emergere i plusvalori latenti al fine di compensare le perdite emerse. Per tale ragione, la non contestata esposizione di attività inesistenti non può trovare giustificazione nella scorretta valutazione ed esposizione dei valori delle attività sociali. L’illecita prosecuzione della società – la quale comporta responsabilità per i danni afferenti alla differenza tra i netti patrimoniali esposti alle due diverse date della perdita del capitale sociale e della dichiarazione di fallimento – trova quali diretti responsabili, in primo luogo, gli amministratori, sia operativi sia privi di deleghe, essendo questi ultimi obbligati ad agire informati; in secondo luogo i sindaci ed il revisore contabile, rei di non aver denunciato “evidenti appostazioni contabili inveritiere”. Per ciò che concerne i pagamenti per consulenze mai effettuate, la responsabilità risiede in tutto il consiglio di amministrazione, avendo tutti i membri – salvo prova contraria – il potere di operare sul conto. Nessun obbligo risarcitorio, invece, deve essere ravvisato per i contratti di consulenza stipulati con uno dei sindaci.