<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - Illegittimità della limitazione dei poteri dell’organo amministrativo di società a partecipazione pubblica alla sola amministrazione ordinaria

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 2 luglio 2018, esprimendosi in materia di società a partecipazione pubblica, ha affermato che è illegittima la modifica statutaria che limita i poteri dell’organo amministrativo alla sola amministrazione ordinaria, in quanto – oltre a essere in contrasto con il disposto dell’art. 2380-bis c.c. – eccede, illegittimamente, i limiti previsti dall’art. 16 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Sul punto, il Tribunale di Roma ha evidenziato che l’applicazione dell’art. 16 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non consente «neppure implicitamente, deviazioni significative dalla normativa generale delle società di capitali»; infatti le deroghe statutarie previste dalla norma in questione agli artt. 2380-bis e 2409-nonies c.c. «non sono da intendersi in bianco, tali da rimetterne completamente il contenuto all’autonomia statutaria». L’applicazione di tale facoltà di deroga presuppone, invero, «un rapporto di stretta strumentalità funzionale» all’esercizio del controllo di cui al comma 1 del citato art. 16.