» Il P.M. può richiedere il fallimento (ora liquidazione giudiziale) quando abbia appreso la “notitia decoctionis” nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali
» Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale): in presenza di delegazione o accollo cumulativi, sussiste la legittimazione attiva del creditore anche nei confronti dell’obbligato sussidiario solidale