Negli ultimi anni si sta prendendo consapevolezza che, quando tra gli elementi probatori sono presenti delle misure scientifiche – quali ad esempio, in campo ambientale, le attività di campionamento ed analisi – l’accertamento del legame eziologico tra un evento ed una conseguenza, più che non un nesso di causa effetto, dovrebbe essere definito come un nesso di causa probabile (probabilità logico-scientifica).
Detta causa probabile, nel tentativo di ancorare il nesso eziologico a valutazioni il più certe possibile, lega strettamente l’accertamento del nesso di causa a coefficienti scientifici di “probabilità” e di “statistica”.
La teoria della causalità logico-scientifica è fondata sulla opportunità di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento verificatosi in concreto, “hic et nunc”, sulla base di leggi scientifiche che permettano al processo di eliminazione mentale degli antecedenti, di operare correttamente.
Ricorrendo alla migliore prova scientifica oggettivamente esistente in un dato periodo storico, e considerando tutte le circostanze conosciute o conoscibili anche ex post, non si fa più alcun riferimento alle eventuali conoscenze del soggetto agente od omettente e si evita così di sovrapporre le valutazioni eziologiche a quelle relative alla colpevolezza.
La migliore prova scientifica si può definire come uno strumento tecnico scientifico idoneo alla ricostruzione del fatto storico.
Si può definire “scientifica” la prova che, partendo da un fatto dimostrato – un fatto noto – utilizza una legge scientifica (in particolare delle misure) per accertare l’esistenza di un fatto da provare.
Al di là delle regole di assunzione della prova scientifica previste dal diritto, poiché la prova scientifica ha un ruolo significativo negli accertamenti è necessario precisare che non si deve equivocare e ritenere che l’espressione “scientifica” implichi di per se stessa certezza della verità e che il risultato di una attività di prova sia un risultato per definizione “affidabile” e “attendibile”, anche se, a titolo di esempio, firmata da un Chimico Professionista e di un laboratorio accreditato ai sensi della Norma UNI EN ISO/IEC 17025.
Si noti che l’esercizio della Professione del Chimico è stata inizialmente regolata dal R.D. 1° marzo 1928, n. 842. GU 1° maggio 1928, n. 102, modificata dall’articolo 36 del DPR 5 giugno 2001, n. 328 ed ultimamente assimilata alla professione sanitaria dal Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 GU 5 giugno 2018, n. 128, le cui implicazioni sono ancora da comprendere.
La prova scientifica deve pertanto cercare di conciliare gli elementi del diritto dell’oltre ogni ragionevole dubbio, [continua..]