Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori di partecipate pubbliche (di Sergio Foà)


Illustrare il tema della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori di società è particolarmente complesso qualora venga preso in esame l’universo delle società a partecipazione pubblica, ancora assai consistente nonostante le recenti riforme. Infatti, accanto alle azioni di responsabilità, disciplinate dal diritto societario nell’ambito del Codice Civile – già compiutamente illustrate nell’ambito relazione precedente –, occorre necessariamente contemplare le specialità del settore pubblicistico, trattandosi di società partecipate da enti pubblici. A tal proposito, come opportunamente osservato, pare condivisibile che la materia sia governata da un problema di “valori” ancora irrisolto, in quanto, a fronte di una ricorrente necessità di ridurre l’ambito delle partecipate pubbliche, è ancora molto incerto il regime delle responsabilità e soprattutto resta incerto il confine tra le responsabilità regolate dal diritto societario, dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori, e quelle governate dalla magistratura conta­bile per eventuali danni che gli amministratori cagionino agli enti pubblici di cui sono espressione. Ed è questo appunto il tema su cui occorre soffermarsi brevemente. Il primo punto da prendere in esame è costituito da un conflitto di giurisdizione, purtroppo non ancora sopito, tra la Corte di Cassazione, quindi la magistratura ordinaria, da un lato e la Corte dei Conti dall’altro. Ovvero se ed entro quali limiti sussista la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di soggetti che abbiamo svolto funzioni amministrative o di controllo (amministratori o sindaci) in società di capitali costituite e/o partecipate da Enti pubblici, quando ad essi vengano imputati atti contrari ai loro doveri d’ufficio con conseguenti danni per la società. Proveremo a comprendere se le premesse a che tale conflitto venga sopito sono individuabili nell’ambito del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica della riforma Madia, di recente introduzione. Il 24 marzo 2015 può essere ragionevolmente indicato come il culmine del conflitto di giurisdizione, allorquando con sorprendente sincronia – quasi per foscoliana corrispondenza di amorosi sensi – nella stessa data si pronunciano sia le sezioni unite dalla Corte di Cassazione sia la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, sulla medesima questione, cioè sul­l’ambito della giurisdizione (spettante appunto o al giudice ordinario o al giudice contabile) riguardo alla mala gestiodell’amministratore di una società di capitali partecipata da enti pubblici. Entrambe le Corti si interrogano su quale sia la giurisdizione di [continua..]

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