Illustrare il tema della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori di società è particolarmente complesso qualora venga preso in esame l’universo delle società a partecipazione pubblica, ancora assai consistente nonostante le recenti riforme. Infatti, accanto alle azioni di responsabilità, disciplinate dal diritto societario nell’ambito del Codice Civile – già compiutamente illustrate nell’ambito relazione precedente –, occorre necessariamente contemplare le specialità del settore pubblicistico, trattandosi di società partecipate da enti pubblici.
A tal proposito, come opportunamente osservato, pare condivisibile che la materia sia governata da un problema di “valori” ancora irrisolto, in quanto, a fronte di una ricorrente necessità di ridurre l’ambito delle partecipate pubbliche, è ancora molto incerto il regime delle responsabilità e soprattutto resta incerto il confine tra le responsabilità regolate dal diritto societario, dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori, e quelle governate dalla magistratura contabile per eventuali danni che gli amministratori cagionino agli enti pubblici di cui sono espressione.
Ed è questo appunto il tema su cui occorre soffermarsi brevemente.
Il primo punto da prendere in esame è costituito da un conflitto di giurisdizione, purtroppo non ancora sopito, tra la Corte di Cassazione, quindi la magistratura ordinaria, da un lato e la Corte dei Conti dall’altro. Ovvero se ed entro quali limiti sussista la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di soggetti che abbiamo svolto funzioni amministrative o di controllo (amministratori o sindaci) in società di capitali costituite e/o partecipate da Enti pubblici, quando ad essi vengano imputati atti contrari ai loro doveri d’ufficio con conseguenti danni per la società. Proveremo a comprendere se le premesse a che tale conflitto venga sopito sono individuabili nell’ambito del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica della riforma Madia, di recente introduzione.
Il 24 marzo 2015 può essere ragionevolmente indicato come il culmine del conflitto di giurisdizione, allorquando con sorprendente sincronia – quasi per foscoliana corrispondenza di amorosi sensi – nella stessa data si pronunciano sia le sezioni unite dalla Corte di Cassazione sia la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, sulla medesima questione, cioè sull’ambito della giurisdizione (spettante appunto o al giudice ordinario o al giudice contabile) riguardo alla mala gestiodell’amministratore di una società di capitali partecipata da enti pubblici. Entrambe le Corti si interrogano su quale sia la giurisdizione di [continua..]