Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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L'anatocismo nella sua dinamica evolutiva: l'approdo della legge 8 aprile 2016, n. 49 (di Francesco Pipicelli, Magistrato presso il Tribunale di Biella)


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SOMMARIO:

1. Il dato normativo - 2. Nuovo art. 120 TUB e proposta di delibera C.I.C.R. in consultazione da agosto 2015 in relazione al testo precedente dell'art. 120 TUB: analogie e differenze - 3. Considerazioni conclusive


1. Il dato normativo

Alla fine di un tortuoso percorso normativo, il legislatore è infine giunto ad una nuova versione dell’art. 120, comma 2, TUB – quale da ultimo modificato alle lettere a) e b) attraverso l’art. 17-bis del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alla procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”, inserito con modifiche in sede di conversione con la legge 8 aprile 2016, n. 49 – il quale dispone nell’attuale formulazione che: “Il C.I.C.R stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.


2. Nuovo art. 120 TUB e proposta di delibera C.I.C.R. in consultazione da agosto 2015 in relazione al testo precedente dell'art. 120 TUB: analogie e differenze

Veniamo adesso ad esaminare i punti di contatto e le differenze con l’an­te­cedente costituito dalla proposta di delibera C.I.C.R. in consultazione nel corso dell’anno 2015, vigente la precedente disposizione normativa dell’art. 120, comma 2, TUB, in attuazione del quale la stessa era posta. 2.1. Gli interessi di mora La proposta di delibera C.I.C.R. (art. 3, comma 3) – pur stabilendo il divieto di anatocismo oggi confermato come si vedrà – faceva salva in ogni caso la produzione degli interessi moratori, tuttora consentita, con rinvio espresso di natura ricognitiva alle disposizioni del codice civile, da ritenersi tuttora applicabili anche vigente l’attuale testo dell’art. 120 TUB. La disciplina attuale, la quale prevede che gli interessi debitori non possano produrre interessi ulteriori salvo quelli di mora, risulta quantomeno opportuna per fugare i dubbi che in dottrina si erano posti all’indomani della proposta di delibera C.I.C.R., non specificandosi in precedenza se gli interessi da essa disciplinati nell’ambito dell’attività bancaria fossero quelli aventi funzione di remunerazione del capitale (corrispettivi) o anche quelli con finalità risarcitoria in caso di inadempimento (moratori). Già a seguito della proposta gli interpreti si erano orientati per il riferimento del divieto di produzione di ulteriori interessi soltanto ai corrispettivi e non ai moratori, stante l’irrazionalità delle conseguenze. Infatti, il divieto di produzione ed applicazione degli interessi di mora in caso di inadempimento avrebbe reso possibili quali rimedi per reagire allo stesso inadempimento esclusivamente la domanda giudiziale o il recesso con revoca degli affidamenti e immediata “chiamata al rientro”; una disposizione dettata a tutela del cliente-correntista avrebbe così finito per danneggiarlo, costringendolo a subire le conseguenze economiche di un giudizio o a vedersi revocate le linee di fido anche in ipotesi di inadempimenti transitori normalmente tollerati dalla banca, a fronte dell’applicazione di interessi di mora. In secondo luogo, la Banca d’Italia aveva rilevato l’assenza di una norma di deroga esplicita al principio per cui è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento, sancito ex art. 1218 c.c. 2.2. La pari periodicità con conteggio annuale e [continua ..]


3. Considerazioni conclusive