Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Gli aspetti Contabili del Trasferimento di Azienda: principi contabili nazionali e internazionali (di Maria Chiara Vietti)


SOMMARIO:

1. La Cessione di Azienda - 2. Il Conferimento di Azienda - 3. La Fusione - 4. La Scissione - 5. Operazioni di MLBO - 6. IFRS 3 Business Combination


1. La Cessione di Azienda

La cessione d’azienda è un’operazione che non viene regolata all’interno del codice civile e rimane per lo più legata alla libera contrattazione delle parti. Solitamente le parti nominano esperti effettuando delle vere e proprie due diligence e utilizzando metodi talvolta diversi per il calcolo dell’Enterprise Value. Il calcolo dell’EV può essere effettuato ad esempio: con il metodo del DCF (discounted cash flow) attraverso cui verranno attualizzati i flussi di cassa futuri per la determinazione del valore della società tenendo in considerazione il suo terminalvalue (TV); con il metodo dei multipli tra cui quello più utilizzato è EV/EBITDA che permette di individuare il valore dell’azienda effettuando dei confronti di transazioni simili all’interno del mercato avvenute precedentemente. Ad esempio, si individua una società simile per dimensione, natura e attività svolta all’interno del mercato e che nell’esercizio precedente abbia realizzato una transazione di vendita d’azienda. Si verifica l’EBITDA dell’a­zienda individuata e si utilizza quale indicatore un multiplo dell’Ebitda (quale il prezzo di cessione è stato di 5 volte l’EBITDA) per determinare il valore di cessione della società ad oggetto. Nel grafico seguente viene sintetizzata l’operazione di cessione d’azienda dove la società cedente cede le proprie attività e passività alla società cessionaria in cambio di denaro o liquidità. Nella contabilità del Cedente i beni sono iscritti al costo storico. La differenza tra il Prezzo di Vendita e il Costo Storico determina la Plusvalenza/Minusvalenza. Nella contabilità del Cessionario i beni vengono iscritti in base al costo di acquisto dei medesimi. Se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza per l’acquirente, va allocata in primis ai beni dell’attivo oppure al passivo se capienti. In alternativa, solo nel caso in cui non sia allocabile a specifici asset e qualora ne sussistano i presupposti tale differenza potrà essere iscritta nella voce Avviamento. L’avviamento sarà così pari alla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il costo di acquisto dei beni. Ovviamente, affinché tale eccedenza [continua ..]


2. Il Conferimento di Azienda

Con conferimento d’azienda si intende la cessione di un complesso organizzato di beni in cambio di azioni della società conferitaria che dovrà aumentare il suo capitale sociale. La società conferente si iscriverà una partecipazione nella conferitaria come contropartita dell’operazione di conferimento. Nell’immagine sottostante viene rappresentata graficamente l’operazione di conferimento. Esistono due modelli contabili alternativi di conferimento: 1) Il modello a saldi chiusi: si verifica una discontinuità fiscale e contabile. La conferitaria scrive i beni al valore corrente. Il relativo ammortamento riparte e si perde la stratificazione storica. 2) Il modello a saldi aperti: si verifica una continuità fiscale e contabile. La conferitaria iscrive i beni al costo della conferente e riapre i fondi rettificativi così come erano nella conferente. Il codice civile disciplina la necessità di richiedere una perizia di un esperto nominato dal Tribunale che attesti che il valore dei beni conferiti sia almeno pari a quello del capitale sociale ad essi attribuito e dell’eventuale sovrapprezzo. L’incarico è ad personam e «ciò preclude all’esperto designato di nominare, a sua volta, un altro professionista per l’utile svolgimento dell’incarico.» Trib. Trento 28 gennaio 2003, n. 1227. Gli amministratori devono entro il termine di 180 controllare le valutazioni contenute nella relazione e se sussistono fondati motivi devono procedere alla revisione della stima (art. 2343, comma 3, c.c.). Se risulta che il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre un quinto quello per cui avviene il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale annullando le azioni scoperte. Nel caso in cui, invece, il valore dei beni conferiti sia superiore a quello di aumento del capitale sociale, l’OIC 28 indica che non è possibile aumentare il valore del conferimento.


3. La Fusione

Esistono due tipologie di Fusione: 1) La fusione per unione o pura, nella quale le società partecipanti all’o­pe­razione si estinguono e danno origine ad una nuova entità giuridica. In tale operazione i soci della società partecipante a fronte dell’annul­lamento delle azioni o quote di partecipazione nelle stesse, ottengono azioni o quote della nuova entità sulla base del rapporto di cambio tra le nuove e le vecchie azioni; 2) La fusione per incorporazione, nella quale viene ad estinguersi la sola società incorporata mentre l’incorporante effettua un aumento di capitale sociale con attribuzione ai soci della società incorporata delle relative azio­ni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra le nuove azioni e quote e­messe e quelle dell’incorporante che vengono annullate. Si propone di seguito un esempio di una Fusione per Incorporazione: Ipotesi: 1) il capitale di Delta è formato da 420 mila azioni del VN di1 Euro; 2) il Capitale Sociale di Beta è formato da n. 800 mila azioni del VN di 1 euro; 3) la società Beta SpA detiene il 30% delle azioni di Delta SpA. La partecipazione è iscritta nel bilancio della società Beta SpA per un valore di euro 700.00. La situazione contabile dell’incorporata è la seguente: La situazione contabile dell’incorporante è la seguente:    La destinazione delle differenze di fusione è la seguente. Il Disavanzo di Fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.: «deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza, nel rispetto delle condizioni dell’art. 2426 n. 6, ad avviamento». L’Avanzo di Fusione ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 4, c.c.: «è iscritto ad apposita voce del P.Netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce per fondi per rischi e oneri».   La società incorporante in seguito alla Fusione avrà una situazione patrimoniale e finanziaria così come rappresentata nell’immagine seguente:


4. La Scissione

La scissione è un’operazione attraverso cui avviene una disaggregazione del patrimonio della società scissa in favore di una o più società beneficiarie in cambio dell’assegnazione delle quote ai soci della società scissa. La scissione può avvenire in modo proporzionale o non proporzionale. Entrambe le due tipologie di scissione (totale o parziale) possono essere effettuate secondo il criterio proporzionale ovvero, previo consenso unanime, non proporzionale a seconda che l’assegnazione delle quote delle società che acquisiscono il patrimonio della scissa rifletta ovvero non rifletta i rapporti di partecipazione che i soci avevano in quest’ultima. Nella scissione proporzionale l’obiettivo è una diversa assegnazione di patrimoni a favore di soggetti giuridici nuovi o già esistenti; la scissione non proporzionale è invece uno strumento di separazione della compagine sociale, finalizzato ad esempio a risolvere dissidi tra soci. Qualora il Progetto di Scissione stabilisca un’attribuzione delle quote ai soci non proporzionale alle quote di partecipazione originarie, deve essere previsto il diritto dei soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto (art. 2506 bis, comma 4, c.c.). L’immagine sottostante ripropone lo schema di una scissione con attribuzione di attività e passività alle società beneficiarie in cambio dell’assegna­zione delle aziende ai soci della società scissa. Anche con l’operazione di Scissione vengono a determinarsi delle differenze da fusione che possono essere di annullamento, qualora una o più società beneficiarie avessero una partecipazione nella società scissa oppure da concambio qualora fosse necessario concambiare ai soci della società scissa le azioni nella società beneficiaria e si ricontrasse una differenza tra i valori durante l’assegnazione. Si vedano le formule e l’esempio che seguono. Differenza da Annullamento: COSTO DELLA PARTECIPAZIONE < o > % P.NETTO SCISSODELLA BEN. Differenza da Concambio: Incremento di Cap. Soc. Beneficiaria < o > % P.NETTO SCISSO DI TERZI Incremento di Cap. [continua ..]


5. Operazioni di MLBO

Per operazioni di Merger Lavaraged byout – MLBO si intendono le operazioni di acquisizione con indebitamento. Si riporta di seguito un’immagine tratta dalla Circolare n. 6 del 30 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate dove si riporta sinteticamente la rappresentazione grafica di una tipica operazione di acquisizione con indebitamento. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6 del 30.03.2016 L’operazione riguarda l’acquisizione in una società denominata bersaglio (target) posta in essere mediante la creazione di un’apposita società veicolo (special purpose vehicle-Newco) che viene finanziata in parte, anche minima con capitale proprio, e in parte mediante prestiti onerosi (debt). Viene utilizzato l’indebitamento come fonte di leva finanziaria che comporta l’e­mergere di benefici e rischi. L’art. 2501 bis c.c. prevede che «nel caso di fusione di società una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ult­ima viene a costituire garanzia generica a fronte di rimborso di detti debiti». In sintesi tale operazione consiste «nell’acquisto della partecipazione totalitaria o di controllo di una società di capitali mediante lo sfruttamento dell’effetto della leva finanziaria che prevede il ricorso a istituti di credito e/o società finanziarie specializzate per la concessione di prestiti che saranno ripagati con il cash flow della società acquisita e/o con la vendita di cespiti aziendali della società bersaglio» (Fava P., Fuschino P., Leveraged buy-out: orientamenti giurisprudenziali civili e penali, Piacenza, 2003, p.17). Queste operazioni servono come strumento di riorganizzazione, per affrontare discontinuità interna ed esterna, acquisire valore aziendale, una semplificazione organizzativa della struttura societaria che conduce a migliori livelli di competitività, la prosecuzione da parte di nuovi imprenditori dell’attività dell’azienda che si trova in situazioni di dissesto finanziario, processi di ristrutturazione, passaggi generazionali e miglioramento delle posizioni debitorie. Dopo il trasferimento delle partecipazioni in capo alla SPV, questa si unisce per incorporazione o fusione inversa con la target company (di seguito, [continua ..]


6. IFRS 3 Business Combination