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1. Premessa - 2. Le singole tipologie di agevolazioni
L’art. 60, comma 3, lett. o), della l. 18 giugno 2009, n. 69, nell’ambito della “Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali”, aveva previsto forme di “agevolazione di carattere fiscale”», a favore delle parti, nell’“invarianza del gettito”, attraverso l’impiego di risorse del “fondo unico giustizia”. La ratio delle agevolazioni fiscali, poi trasfuse nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, può essere rinvenuta nel favor del legislatore verso forme conciliative non contenziose, piuttosto che nell’incentivazione dello strumento della mediazione, trattandosi – nella maggior parte delle ipotesi – di una procedura obbligatoria per legge. Si tratta, in particolare, di un sistema di “premialità positiva”, che – attraverso la leva fiscale – dovrebbe indurre le parti ad adottare lo strumento della mediazione in alternativa a quello giudiziale, anche al di là delle ipotesi di mediazione obbligatoria. Gli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 introducono una serie di agevolazioni fiscali, in materia di imposizione sia indiretta sia diretta, per incentivare il ricorso alla mediazione e la successiva conciliazione. In particolare: • tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; • il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; • alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.