Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La liberazione dell'aumento di capitale di S.r.l. mediante garanzia fideiussoria od assicurativa (di Antonio Petruzzi)


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SOMMARIO:

Introduzione - 1. Conferimenti, capitale sociale, contratto di sottoscrizione. Generalità - 2. L’aumento di capitale della S.r.l. e la possibilità di darne esecuzione sostituendo il versamento in denaro con fideiussione bancaria o polizza assicurativa: Tribunale di Asti, 7 dicembre 2017 - 3. Spunti di riflessione circa la possibilità di liberare l’aumento di capitale con garanzia fideiussoria o bancaria in luogo del versamento in denaro. Conclusioni - NOTE


Introduzione

Il presente contributo, muovendo da talune riflessioni propedeutiche in tema di conferimenti, contratto di sottoscrizione e funzione del capitale, si propone di svolgere alcune considerazioni circa una questione, per certi versi, inedita e recentemente oggetto di intervento da parte del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Asti. Si tratta della possibilità, o meno, di dare esecuzione all’aumento a pagamento del capitale sociale di S.r.l. sostituendo il versamento in denaro con una fideiussione bancaria od una polizza assicurativa.


1. Conferimenti, capitale sociale, contratto di sottoscrizione. Generalità

Nelle società di capitali, la disciplina in tema di conferimenti, sia in sede di formazione del capitale iniziale che in ipotesi di suo successivo aumento, è ispirata dalla finalità di garantire che i contributi promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società e che il valore loro attribuito sia veritiero [1]; in altri termini, si tratta di evitare che i creditori sociali vengano turlupinati circa l’effettiva formazione e l’integrità del capitale sociale  [2]. Si discorre, altresì, di funzione c.d. “produttiva” dei conferimenti volendosi riferire alla finalità di dotare la società di quel capitale di rischio necessario per l’esercizio dell’impresa [3]. È dubbio se il contratto di sottoscrizione abbia natura consensuale o reale. Prevale in dottrina [4] e in giurisprudenza [5] la tesi consensualistica, sicché il versamento costituirebbe soltanto l’atto col quale il socio sottoscrittore esegue l’obbligo assunto. La sottoscrizione cui non faccia seguito il versamento deve nondimeno ritenersi valida ed efficace. Per una dottrina [6], nel caso di conferimento in denaro, si tratterebbe, invece, di un contratto reale, che si perfeziona per effetto de versamento dei venticinque centesimi, ma sui generis, in quanto la dazione della res oggetto del negozio (il denaro per l’appunto) sarebbe solo parziale (ossia il 25%). Effettiva acquisizione dei conferimenti e veridicità del loro ammontare sono problemi che si pongono in termini diversi per i conferimenti in denaro – o mediante altre forme di estinzione dell’obbligazione pecuniaria [7] – e per gli altri conferimenti diversi dal denaro. Laddove il socio conferisca denaro, tanto all’atto della sottoscrizione del contratto sociale quanto in sede di sottoscrizione del deliberato aumento a pagamento del capitale [8], si limita ad assumere l’obbligo di prestare il proprio contributo (rectius, di effettuare il conferimento), cui farà seguito l’effettivo adempimento (rectius, il versamento in denaro). Si possono, pertanto, distinguere due momenti inscindibilmente legati: quello dell’assunzione dell’obbli­gazione di conferire denaro (in virtù della sottoscrizione dell’atto costitutivo ovvero dell’aumento a pagamento già [continua ..]


2. L’aumento di capitale della S.r.l. e la possibilità di darne esecuzione sostituendo il versamento in denaro con fideiussione bancaria o polizza assicurativa: Tribunale di Asti, 7 dicembre 2017

Una notevole differenza rispetto alla disciplina della S.p.a. è stata introdotta dalla riforma del 2003. Stabilisce, infatti, l’art. 2464, comma 4, c.c. che il versamento iniziale dovuto al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo di S.r.l. “può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” [39]. È bene precisare che la fideiussione bancaria o la polizza di assicurazione surrogherebbero il solo versamento iniziale dovuto all’atto della sottoscrizione del contratto sociale e non anche l’oggetto del conferimento che, pertanto, resterebbe il denaro e non la polizza o la fideiussione. Tanto è vero che il socio “può in ogni momento sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro”. La questione circa l’applicabilità dell’art. 2464, comma 4, c.c. anche alla S.r.l. con capitale inferiore ad euro diecimila ed alla S.r.l. semplificata appare di scarso rilievo pratico, stante la bassissima soglia minima di capitale (un euro) fissata per questi tipi sociali. È discusso se possano o meno formare oggetto del conferimento le garanzie reali (si pensi all’ipoteca) e personali (quali la fideiussione o l’avallo). La tradizionale dottrina [40] lo nega sul presupposto che un siffatto conferimento non comporterebbe un vero e proprio incremento patrimoniale a favore della società. Di diverso avviso la giurisprudenza [41], che ha ritenuto ammissibile il conferimento delle garanzie reali e personali allorché le stesse siano utili per il conseguimento dell’oggetto sociale (ex art. 2247 c.c.) e suscettibili di valutazione economica (ex art. 1174 c.c.). Ora, posto che la lettera dell’art. 2464 c.c. consentirebbe di sostituire il versamento iniziale in denaro dovuto all’atto della sottoscrizione del contratto sociale con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, ci si è chiesti se una siffatta modalità alternativa al versamento in denaro possa o meno trovare, in qualche maniera, cittadinanza anche in sede di aumento del capitale sociale della S.r.l e, quindi, non solo nella fase genetica, per la quale la possibilità di surrogazione è del resto testualmente [continua ..]


3. Spunti di riflessione circa la possibilità di liberare l’aumento di capitale con garanzia fideiussoria o bancaria in luogo del versamento in denaro. Conclusioni

Il presente contributo, prendendo le mosse da un inquadramento sintetico in tema di conferimenti in denaro e in natura [44], si è soffermato brevemente sulla natura del contratto di sottoscrizione nonché sulla funzione del capitale sociale, per poi giungere alla “materia del contendere” traendo spunto dalla considerazioni del Tribunale di Asti. Sembrerebbe piuttosto sbrigativo liquidare la questione in poche battute. Vera è la ratio di tutela dei terzi della norma, non altrettanto parrebbe la natura “chiaramente” eccezionale della stessa e tale da imporre un’interpretazione “strettamente ancorata al dato letterale”. Nessuno dubita dell’importanza di assicurare l’effettiva formazione (rectius, la costituzione) e l’integrità del capitale (che, del resto, è la finalità della disciplina dettata dal legislatore in tema di conferimenti), ma ha ragione la più moderna dottrina allorché discorre di “funzione produttiva”, e non soltanto di “garanzia”, del capitale sociale, pur sempre in ossequio al principio di veridicità del valore dei conferimenti. Si tratta, dunque, di offrire, non solo ai terzi [45], ma anche ai soci, che nella società investono “capitale di rischio”, la garanzia circa la reale costituzione del capitale sociale. In quest’ottica, la possibilità di dare esecuzione all’aumento di capitale surrogando il versamento in denaro con una garanzia fideiussoria o assicurativa presenta, senz’altro, delle significative criticità. Anzitutto l’idoneità di chi presta la garanzia fideiussoria o assicurativa. Per idoneità potrebbe intendersi, per un verso, la solidità patrimoniale e l’onestà contabile, per altro verso, l’onorabilità, la serietà e la professionalità, di chi presta la garanzia. Una fideiussione prestata da una S.r.l. “poco affidabile” o con capitale irrisorio rispetto all’ammontare del conferimento, probabilmente, non parrebbe del tutto idonea. Una seconda criticità potrebbe, a ben vedere, essere rappresentata dalla durata della garanzia: il rischio che la scadenza renda il capitale sociale, in tutto o in parte, scoperto, con conseguente necessità di correre ai ripari tramite una riduzione proporzionale del capitale, annullando le [continua ..]


NOTE