1. Premessa
Come è noto, un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo.
Relativamente a tali operazioni, sono individuabili le seguenti due ipotesi di scioglimento anticipato:
• risoluzione del rapporto per decisione del soggetto che ha erogato il finanziamento, a seguito dell’inadempimento del soggetto che lo ha ricevuto;
• estinzione anticipata ovvero recesso per scelta discrezionale del soggetto beneficiario del finanziamento.
Il presente approfondimento si pone l’obiettivo di valutare la rilevanza, ai fini della verifica usura, delle clausole contrattuali connesse alle ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto di finanziamento, avuto particolare riguardo alle fattispecie del mutuo e del leasing.
Al proposito, a titolo di premessa, giova ricordare che il mutuo è un contratto tipico da sempre ex art. 1813 c.c., mentre la dottrina e la giurisprudenza hanno tradizionalmente ricondotto il contratto di locazione finanziaria nella categoria dei contratti atipici sino all’entrata in vigore della legge n. 124/2017, con la quale è stata introdotta una puntuale definizione del contratto di leasing finanziario.
Nell’ambito di tali contratti “tipizzati”, sono individuabili clausole ancillari e non essenziali per il contratto, quali gli interessi di mora e la penale di estinzione anticipata.
Tali clausole si innestano, infatti, sulla struttura portante del contratto e hanno natura condizionale sospensiva, giacché si applicano al verificarsi dell’evento dedotto in condizione.
L’efficacia di tali clausole è pertanto sospesa sino al momento in cui si avvera l’evento dedotto in condizione. In tale momento, l’avveramento della condizione retroagisce al momento della sottoscrizione del contratto, circostanza che qualifica l’eventuale usura di tale operazione come contrattuale.
Fatte le opportune premesse, il presente approfondimento si articola in una prima parte, incentrata sull’individuazione dell’ipotesi c.d. “worst case”, ed una seconda parte, volta a determinare il tasso effettivo globale dell’operazione tenuto conto del fascio di eventi che caratterizza l’evento dedotto in condizione.