Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La commissione di massimo scoperto (di Beppe Di Chio)


Articoli Correlati: commissione di massimo scoperto - TUB

Da tempo giurisprudenza e dottrina si occupano della commissione di massimo scoperta e la più attenta giurisprudenza e la migliore dottrina non hanno mai mancato di precisare che, nella realtà dei contratti di affidamento, siano essi espressamente convenuti in contratti di apertura di credito perfezionati ai sensi dell’art. 117 TUB o risultanti dai comportamenti di fatto tenuti da banche accreditanti e correntisti accreditati (sconfinamenti e fidi di fatto), la locuzione “commissione di massimo scoperto” non aveva un significato univoco e poteva pertanto essere riferita a fattispecie negoziali con diversa natura e qualificazione. Tra le altre, rammento Cass., 6 agosto 2002, n. 11772, che, in contrasto con altre pronunce di legittimità (da ultimo, Cass., 15 gennaio 2013, n. 798, che pare quasi ritenere interessi e commissione di massimo scoperto espressioni analoghe), si è preoccupata di rilevare una prima fattispecie di commissione di massimo scoperto, intesa quale accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, specie se contabilizzata e capitalizzata trimestralmente con riferimento al­l’esposizione massima raggiunta e quindi sulle somme effettivamente utilizzate dall’affidato Ed ha quindi individuato una seconda fattispecie di commissione di massimo scoperto cui è attribuita una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un periodo di tempo convenuto tra le parti o a tempo indeterminato quale che sia l’utilizzo del fido concesso, non assumendo in tal caso alcuna connotazione di interesse con la conseguenza di non potere essere computata ai fini della rilevazione del superamento del tasso soglia e di essere conteggiata solo alla chiusura definitiva del conto affidato. Ricordo, per altro, che la commissione di massimo scoperto era stata introdotta nel primo dopoguerra ed aveva la sola funzione di compensare la banca per l’onere di dovere sempre essere pronta a fronteggiare l’utilizzo del fido concordato sicché, per la parte di fido concesso ed effettivamente utilizzato, l’affidato corrispondeva interessi mentre per la parte non utilizzata la messa a disposizione era remunerata con l’addebito della commissione di massimo scoperto. Successivamente la commissione di massimo scoperto, seppure con diverse e molteplici definizioni (ed applicazioni), è diventata un onere aggiuntivo di tipo percentuale applicato sul massimo scoperto del trimestre, quasi sempre indipendentemente dalla sua durata. A volte poi il calcolo della commissione di massimo scoperto era effettuato sul massimo saldo dare giornaliero del trimestre oltre il fido concesso, a volte sia sull’importo affidato e sia sul massimo dare extra fido, a volte solo sul­l’importo intra fido, a volte ancora era applicata solo se lo scoperto rientrava in un’interrotta [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio