Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La competitività nelle procedure di vendita fallimentare (di D. Monteleone, Avvocato)


L’art. 107 l. fall. delinea un innovativo impianto volto all’esecuzione del programma di liquidazione che si focalizza sull’attività del Curatore fallimentare per la promozione di vendite e di altri atti di liquidazione mediante procedure competitive, “anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”. La novità più rilevante introdotta dall’art. 107 l. fall. consiste nell’at­tri­buzione diretta al Curatore di prerogative finalizzate alla materiale liquidazione degli assi patrimoniali, mobiliare ed immobiliare, facenti parte della massa attiva. È pertanto demandata al Curatore fallimentare la scelta relativa alle modalità attraverso cui monetizzare il patrimonio del fallito. La discrezionalità non è comunque assoluta: l’art. 104-ter l. fall., infatti, mediante la previsione della redazione di un programma di liquidazione entro 60 giorni dal perfezionamento dell’inventario, prescrive il preventivo vaglio delle determinazioni della Curatela da parte del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato [1]. Il programma di liquidazione è quindi lo strumento processuale mediante il quale razionalizzare l’iter di monetizzazione del patrimonio del fallito, ossia l’atto con cui il Curatore individua le modalità prescelte per procedere all’alienazione dei beni immobili e mobili facenti parte della massa attiva ed espone le proprie determinazioni circa le procedure competitive che verranno esperite [2]. Nel programma di liquidazione, dunque, vengono analiticamente individuati gli atti di realizzo del patrimonio fallimentare, i tempi previsti per il loro compimento, le tipologie di pubblicità da attuare ed i regolamenti di vendita delle gare competitive. A seguito di intervenuta approvazione, il programma cristallizza la pianificazione e gli indirizzi della gestione dell’attivo fallimentare discendendo il vincolo per il Curatore in ordine alla successiva attività di liquidazione. Egli, infatti, è tenuto ad attenersi alle tempistiche nonché alle modalità di liquidazione ivi previste con la diligenza richiesta dal­l’incarico [3]. Dal punto di vista sistematico, quindi, l’art. 107 l. fall. opera come disciplina generale della liquidazione dell’attivo fallimentare e fornisce i mezzi astratti mediante i quali la liquidazione può essere perfezionata, in ragione di quanto stabilito in sede di stesura del programma di liquidazione. Tuttavia, la norma richiamata non delinea i margini precisi del richiamato concetto di vendita competitiva, che ben può essere ricondotto al principio della [continua..]

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