Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La conformità ambientale 'ex ante' e la correlativa valutazione 'ex post' (di Paolo Rossi Odello)


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Negli ultimi anni si sta prendendo consapevolezza che, quando tra gli elementi probatori sono presenti delle misure scientifiche – quali ad esempio le attività di campionamento ed analisi in campo ambientale – l’accertamento del legame eziologico tra un evento ed una conseguenza, più che non un nesso di causa effetto, dovrebbe essere definito come un nesso di causa probabile (probabilità logico-scientifica). Detta causa probabile, nel tentativo di ancorare il nesso eziologico a valutazioni il più certe possibile, lega strettamente l’accertamento del nesso di causa a coefficienti scientifici di “incertezza”, di “probabilità” e di “statistica”. La teoria della causalità logico-scientifica è fondata sulla opportunità di accertare la sussistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento verificatosi in concreto, “hic et nunc”, sulla base di leggi scientifiche che permettano al processo di eliminazione mentale degli antecedenti, di operare correttamente. Ricorrendo alla migliore prova scientifica oggettivamente esistente in un dato periodo storico, e considerando tutte le circostanze conosciute o conoscibili anche ex post, non si fa più alcun riferimento alle eventuali conoscenze del soggetto agente od omettente e si evita così di sovrapporre le valutazioni eziologiche a quelle relative alla colpevolezza. La migliore prova scientifica si può definire come uno strumento tecnico scientifico idoneo alla ricostruzione del fatto storico. Si può definire “scientifica” la prova che, partendo da un fatto dimostrato – un fatto noto – utilizza una legge scientifica (in particolare delle misure) per accertare l’esistenza di un fatto da provare. Al di là delle regole di assunzione della prova scientifica previste dal diritto, poiché la prova scientifica ha un ruolo significativo negli accertamenti è necessario precisare che non si deve equivocare e ritenere che l’espressione “scientifica” implichi di per se stessa certezza della verità e che il risultato di una attività di prova sia un risultato per definizione “attendibile”, anche se firmato da un Chimico Professionista – ai sensi del Regio decreto per l’e­ser­cizio della Professione del Chimico (R.D. 1° marzo 1928, n. 842. Regolamento per l’esercizio della professione di chimico. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° maggio 1928, n. 102.) – e di un laboratorio accreditato ai sensi della Norma UNI EN ISO/IEC 17025. La prova scientifica deve essere scientificamente difendibile (Dallas Wait Murphy, 2007) e quindi deve: 1) essere disegnata e pianificata per oggettivizzare l’errore che si intende accettare nelle decisioni, sulla base dell’incertezza di misura dei misurandi 2) essere eseguita in [continua..]

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