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1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3. La disciplina in sede concordataria - 4. La disciplina di diritto comune
La Legge Fallimentare – con riferimento al tema oggetto della presente trattazione – prende in considerazione il contratto di leasingnell’ambito sia dell’accertamento del passivo fallimentare sia della quantificazione del passivo concordatario. In particolare, sotto il primo profilo, l’art. 72-quater, comma 2, l. fall., stabilisce che «In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale»; il successivo comma 3 aggiunge: «Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene». Sotto il secondo profilo, l’art. 169-bis, comma 1, l. fall., prevede che «Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta»; il successivo comma 2 aggiunge: «In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato»; infine, il comma 5 stabilisce che «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato». La l. 4 agosto 2017, n. 124, che ha – tra [continua ..]
2.1. Il contenuto della norma La norma contenuta nell’art. 72-quater, comma 3, l. fall., trova applicazione nel caso in cui, alla data di apertura del concorso, sia pendente un contratto di leasing e presuppone lo scioglimento del contratto ad opera del curatore, una volta ottenute le autorizzazioni di legge. Essa reca una disciplina, per così dire “speciale”, in termini di quantificazione della somma oggetto di domanda di ammissione al passivo; e detta linee-guida in ordine alla quantificazione della somma che deve formare oggetto di retrocessione alla procedura. In tale caso, la somma oggetto di domanda di ammissione al passivo – sulla base del comma 3 – deve limitarsi alla «differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene» Si potrebbe, quindi, ritenere – nel caso in cui il bene oggetto del contratto, restituito alla società concedente, non sia ancora stato (nuovamente) allocato – che la somma oggetto di ammissione al passivo debba corrispondere all’importo dei canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall’utilizzatore, maggiorato degli interessi di mora sino a tale data; in tale caso, il concedente sarebbe – peraltro – legittimato a presentare una nuova domanda di ammissione al passivo all’atto della riallocazione del bene, recante la differenza fra il debito residuo in linea capitale e la «somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale», con l’impegno a retrocedere l’eventuale eccedenza. In alternativa, la somma oggetto di ammissione al passivo potrebbe essere determinata interamente in sede di prima domanda in misura pari alla differenza – da una parte – della somma dei canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall’utilizzatore, maggiorata degli interessi di mora sino a tale data, e del debito residuo in linea capitale alla data di apertura del concorso e – dall’altra – dal valore teorico del bene alla stessa data. Relativamente all’ipotesi di scioglimento del contratto in epoca antecedente all’apertura del concorso, pur non essendo dettata una disciplina “speciale” in ordine alla somma oggetto di domanda di [continua ..]
3.1. Il contenuto della norma In sede concordataria, la Legge Fallimentare si fa carico – in ipotesi di scioglimento del contratto – di prevedere un criterio di partecipazione al passivo che tiene conto sia del credito maturato in capo alla società concedente sia del risarcimento del danno da quest’ultima patito. Il credito, peraltro, non assume – quantomeno in tale caso – carattere prededuttivo, giacché – come precisato dalla norma – deve essere «soddisfatto come credito anteriore al concordato». In particolare, l’art. 169-bis, comma 2, l. fall., prevede che il concedente abbia «diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento». La quantificazione del debito concordatario deve, quindi, tenere conto sia del debito maturato sia dell’eventuale maggior danno subìto in conseguenza del mancato adempimento. In ordine al criterio di quantificazione del debito concordatario, il Legislatore riproduce la stessa norma prevista in tema di fallimento, mentre con riguardo all’eventuale maggior danno non offre indicazioni. Il debito concordatario (puro) deve, quindi, essere assunto in misura pari ai canoni maturati sino alla data di apertura del concorso non puntualmente onorati dall’utilizzatore, maggiorati degli interessi di mora sino a tale data. Quanto all’eventuale maggior danno, esso può essere determinato in misura pari alla differenza fra il debito finanziario residuo, tenendo conto del minor tasso di reimpiego delle somme finanziate (assumendo, ad esempio, il Rendistato) rispetto al tasso interno di rendimento, e il valore teorico del bene alla data di apertura del concorso. 3.2. Il prospetto di calcolo Per un’agevole quantificazione degli importi sopra delineati si è costruito un articolato prospetto di calcolo, dal quale è agevole desumere – quantomeno in astratto – il debito concordatario e l’eventuale maggior danno. In particolare, nel caso di risoluzione del contratto in epoca successiva all’apertura del concorso, il debito concordatario dovrà essere come di seguito determinato: CONCORDATO PREVENTIVO – SCIOGLIMENTO DATA DI APERTURA DEL CONCORSO 30/6/2017 ULTIMI TRE CANONI (DATA DI APERTURA DEL CONCORSO) 5.503,13 EQUO INDENNIZZO 76.240,97 VALORE [continua ..]